Condizioni generali di contratto per l’acquisto di CITO‑SYSTEM GmbH Versione 06/2022

§ 1 Ambito di validità

(1) Gli acquisti di tutte le merci, i servizi e le forniture d’opera di CITO‑SYSTEM GmbH (di seguito: CITO) sono eseguiti esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali di contratto per l’acquisto. Le presenti condizioni d’acquisto si applicano anche a tutte le transazioni successive nel corso di un rapporto commerciale permanente con i partner contraenti (di seguito denominati fornitore/fornitori).

(2) Le condizioni generali di contratto del/i partner contraente/i, in particolare le condizioni generali di vendita o ordine, si applicano solo se sono state riconosciute espressamente per iscritto da CITO. Il riconoscimento da parte di CITO in via eccezionale di singole clausole di terzi non significa che anche le altre clausole del fornitore sono valide.

(3) Tutte le dichiarazioni di entrambe le parti contraenti così come le modifiche al contratto e gli accordi accessori devono essere fatte per iscritto per essere valide. Anche questo requisito della forma scritta può essere rinunciato solo per iscritto.

§ 2 Stipula del contratto, contenuto del contratto

(1) Nel caso di un primo ordine da un fornitore, il contratto con CITO è stipulato se il fornitore conferma a CITO un nostro ordine per iscritto debitamente firmato indicando il numero d'ordine di CITO entro tre giorni lavorativi. Gli ordini effettuati verbalmente o per telefono sono validi solo se vengono successivamente integrati da CITO per iscritto e immediatamente, indicando il numero d'ordine, e se il fornitore conferma l'ordine ai sensi del punto 1. Nell'ambito di un rapporto d'affari duraturo, viene stipulato un contratto tra CITO e il fornitore se il fornitore non si oppone ad un nostro ordine scritto entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

(2) Modifiche della conferma dell'ordine rispetto all'ordine al momento della stipula del contratto o dopo, nonché modifiche delle presenti condizioni generali di contratto per l’acquisto, richiedono il consenso e la conferma scritta da parte di CITO per diventare valide. CITO retribuisce offerte, progettazioni, bozze o simili solo in caso di accordo espresso per iscritto.

§ 3 Campioni e modelli

(1) Disegni, modelli, campioni, strumenti, così come progetti e merci realizzati secondo le indicazioni di CITO rimarranno di proprietà di CITO e non potranno essere ceduti a terzi o utilizzati per scopi diversi da quelli concordati senza il consenso scritto da parte di CITO. Essi devono essere protetti da visioni non autorizzate e, come le informazioni da fornite da CITO, devono essere trattati in maniera strettamente confidenziale. Il fornitore è tenuto a conservare gli oggetti, le carte e i documenti a proprie spese.

(2) CITO si riserva tutti i diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale su tutti gli oggetti di cui sopra. Qualsiasi ulteriore utilizzo di questi oggetti da parte del fornitore o di terzi necessita di un consenso esplicito per iscritto da parte di CITO.

§ 4 Date di consegna, ritardo di consegna

(1) Le date e i termini di consegna indicati nell’avviso d'ordine sono vincolanti e si riferiscono al ricevimento della merce nel luogo dell'indirizzo di spedizione. I termini di consegna decorrono dal giorno di ricezione dell'ordine da parte del fornitore.

(2) Il fornitore è moroso se i termini di consegna concordati vengono superati; non è necessario un avvertimento separato.

(3) In caso di superamento delle date/dei termini di consegna previsti dall’ordine di CITO, a CITO spettano tutti i diritti di mora previsti dalla legge. I costi aggiuntivi sostenuti dal fornitore per le necessarie misure di accelerazione al fine di rispettare le date/i termini concordati saranno a suo carico. Le consegne e le prestazioni anticipate necessitano di un previo consenso da parte di CITO per iscritto. Le date di pagamento concordate non saranno toccate da una consegna o una prestazione anticipate.

(4) In caso di ritardo, il fornitore si farà carico anche di tutti i danni derivanti dal ritardo, in particolare anche dei costi aggiuntivi di una consegna sostitutiva da parte di terzi.

(5) Se il fornitore si rende conto che non è possibile rispettare date e/o termini, deve comunicare a CITO per iscritto immediatamente, al più tardi entro tre giorni lavorativi, i motivi del ritardo e la sua durata prevista. Se non lo fa, oltre al danno causato dal ritardo, dovrà anche risarcire a CITO tutti i danni derivanti dalla mancata notifica.

(6) In caso di ritardi nella consegna, CITO è autorizzata, previo avviso scritto al fornitore, a richiedere una penale contrattuale pari allo 0,5%, massimo 5%, del rispettivo valore dell'ordine per ogni settimana iniziata di ritardo nella consegna. CITO può far valere la penale contrattuale fino all'emissione della fattura finale, ma almeno entro 14 giorni dall'accettazione della prestazione del fornitore. Restano invariate le richieste di risarcimento danni e altre richieste. La penale contrattuale sarà dedotta dai danni causati dal ritardo che il fornitore dovrà risarcire.

§ 5 Disponibilità di consegna e pezzi di ricambio

(1) Nel corso di una relazione commerciale duratura il fornitore deve sempre garantire la disponibilità di consegna. Il fornitore è obbligato ad informare CITO per iscritto almeno 6 mesi prima della sospensione della produzione dell'oggetto della consegna in caso di consegna di prodotti in serie.

(2) Inoltre, il fornitore è obbligato a fornire pezzi di ricambio per il periodo di normale utilizzo tecnico, ma almeno per cinque anni dopo l'ultima consegna dell'oggetto della consegna.

§ 6 Consegna, costi di consegna, imballaggio

(1) La consegna avviene all'indirizzo di destinazione indicato nell'ordine.

(2) Il fornitore è autorizzato a consegnare quantità parziali solo se ciò è stato espressamente concordato precedentemente con CITO per iscritto.

(3) I costi di consegna a destinazione e di imballaggio sono a carico del fornitore. Il fornitore è tenuto a ritirare i vuoti a pieno valore senza addebitare i costi di trasporto.

(4) Nel caso in cui CITO si assuma costi della consegna sulla base di un accordo scritto con il fornitore, quest'ultimo è obbligato ad incaricare il trasportatore indicato da CITO. Se non viene nominato un trasportatore, la spedizione deve essere effettuata nella maniera meno costosa.

§ 7 Sopportazione del rischio, assicurazione del trasporto

(1) Il rischio di trasporto è a carico del fornitore, indipendentemente dalla richiesta e dal luogo di partenza della spedizione.

(2) Il fornitore deve assicurare adeguatamente la merce contro i danni da trasporto a proprie spese.

§ 8 Prezzi, fatturazione, pagamento

(1) Il prezzo concordato per iscritto tra le parti è vincolante. Nell'ambito di un rapporto commerciale duraturo, il fornitore deve comunicare a CITO per iscritto le modifiche di prezzo previste con almeno tre mesi di anticipo.

(2) I pagamenti saranno effettuati entro 14 giorni con uno sconto del 3% o entro 30 giorni netti dopo la completa esecuzione della consegna e dopo la presentazione di una fattura verificabile.

(3) I ritardi dovuti a fatturazione errata o incompleta non influiscono sui termini di sconto.

(4) In caso di ritardo nel pagamento, CITO dovrà corrispondere interessi di mora pari a (cinque) punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse di base ai sensi del § 247 del Codice Civile tedesco (BGB).

§ 9 Garanzia

(1) Nella misura in cui CITO è soggetta ad un obbligo legale di notifica del reclamo, il reclamo dei difetti è considerato puntuale se giunge al fornitore al più tardi due settimane dalla consegna della merce (in caso di difetti nascosti dopo la loro scoperta) nel luogo di ricezione.

(2) Al ricevimento di un’indicazione di difetti da parte del fornitore, il termine di prescrizione per i diritti di garanzia sarà sospeso fino a quando il fornitore non respingerà i diritti rivendicati o dichiarerà l'eliminazione del difetto o rifiuterà in altro modo di continuare le trattative sui diritti. In caso di fornitura sostitutiva e di eliminazione dei difetti, il termine di garanzia per le parti sostituite e corrette ricomincia a decorrere da capo, a meno che CITO non deduca dal comportamento del fornitore che quest'ultimo non si ritiene obbligato ad eseguire la misura, ma che ha intrapreso la fornitura sostitutiva o l'eliminazione dei difetti solo per correttezze o per motivi simili.

(3) Per il resto si applicano le disposizioni di garanzia previste dalla legge.

(4) Il fornitore esenta CITO da tutte le rivendicazioni derivanti dalla violazione dei diritti di terzi sulle consegne o sulle prestazioni fornite, nella misura in cui tali diritti sussistano nello Spazio economico europeo (SEE), in Svizzera, negli Stati Uniti o in Canada e il fornitore sia responsabile della violazione. Il fornitore deve fare tutto ciò che è ragionevole per mettere CITO in condizione di potere intraprendere l’utilizzo in conformità con il contratto senza alcun pregiudizio di terzi. CITO si riserva altri diritti dovuti a vizi giuridici.

§ 10 Responsabilità

Il fornitore è responsabile senza limitazioni per tutti i danni, indipendentemente dai motivi legali. In particolare, il fornitore è responsabile per solo i danni indiretti conseguenti e patrimoniali.

§ 11 Riserva di proprietà

Nel caso in cui sia stata concordata una riserva di proprietà, la merce consegnata diventerà di proprietà illimitata di CITO al momento del suo completo pagamento. È esclusa qualsiasi riserva di proprietà estesa o ampliata da parte del fornitore o di terzi.

§ 12 Cessione, compensazione

La cessione a terzi di rivendicazioni del fornitore nei confronti di CITO è consentita solo previo consenso esplicito di CITO; il § 354a del codice di diritto commerciale tedesco (HGB) rimane inalterato. Il fornitore può scalare solo da contropretese riconosciute o passate in giudicato.

§ 13 Inoltro degli ordini

Gli ordini o parti di essi non possono essere inoltrati a terzi o eseguiti da subappaltatori senza il previo consenso scritto di CITO.

§ 14 Avviso e obblighi di cautela

(1) Il fornitore deve assicurarsi che le consegne e le prestazioni siano conformi alle norme di tutela ambientale, di prevenzione degli infortuni e di altre norme di sicurezza sul lavoro, alle regole di sicurezza e a tutti i requisiti di legge applicabili nella Repubblica Federale Tedesca. Egli dovrà informare CITO dei requisiti di trattamento, lavorazione e smaltimento speciali non generalmente noti per ogni consegna.

(2) Inoltre, la scheda di sicurezza corrispondente deve essere inviata a CITO con la prima consegna. Inoltre, il fornitore si impegna ad inviare a CITO la scheda di sicurezza modificata immediatamente in caso di cambiamenti.

§ 15 Luogo di adempimento, scelta della legge, foro competente

(1) Il luogo di adempimento per la consegna e la prestazione è il luogo di ricezione/indirizzo di spedizione indicato da CITO nel rispettivo ordine.

(2) Il foro competente unico per tutte le controversie derivanti dal contratto è Norimberga, se non stabilito diversamente dalla legge. Tuttavia, CITO è libera di citare in giudizio il fornitore presso il suo foro generale competente.

(3) Tutti i rapporti contrattuali tra le parti saranno disciplinati dal diritto della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione delle disposizioni della Convenzione Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

§ 16 Clausola liberatoria

Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto siano o diventino invalide o inapplicabili, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione non valida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile i cui effetti si avvicinino il più possibile all'obiettivo economico perseguito dalle parti con la disposizione non valida o inapplicabile. Le disposizioni di cui sopra si applicano analogamente nel caso in cui le condizioni generali di contratto risultino incomplete.

Versione 06/2022