Condizioni di consegna generali di CITO‑SYSTEM GmbH Versione 03/2023

I. Validità

  1. Le presenti condizioni generali di consegna ("Condizioni di consegna") sono parte integrante di ogni contratto di consegna da noi stipulato e si applicano esclusivamente. Non si applicano altre disposizioni, in particolare le condizioni generali di contratto del committente, che siano state espressamente rifiutate da noi nel singolo caso o meno. Le presenti condizioni di consegna si applicano esclusivamente anche se eseguiamo un servizio senza riserve a conoscenza di altre condizioni di contratto.
  2. Accordi speciali, accordi accessori e conferme, in particolare da parte dei dipendenti, diventano applicabili solo se confermati da noi per iscritto, ad es. nella conferma dell'ordine o nel contratto.

II. Offerta, stipula del contratto e adeguamento delle prestazioni

  1. Le nostre offerte generalmente non sono vincolanti. Se un'offerta viene da noi espressamente indicata come vincolante per iscritto, essa lo sarà per dieci giorni lavorativi dalla data dell'offerta.
  2. Effettuando un ordine di merce, il committente dichiara in modo vincolante di voler acquistare la merce ordinata. L'ordine scritto è un'offerta vincolante. Siamo autorizzati ad accettare l'offerta contrattuale contenuta nell'ordine entro due settimane dal ricevimento. L'accettazione può essere dichiarata per iscritto tramite una conferma dell'ordine o tramite la consegna della merce al committente, a meno che non venga stipulato un contratto scritto.
  3. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e d’autore su tutti i preventivi di spesa, disegni, campioni, istruzioni e attrezzi. Questi non possono essere utilizzati per altri scopi, riprodotti o resi accessibili a terzi.

III. Ordini a scalare

  1. Se sono stati effettuati ordini a scalare, il periodo di accettazione è di 6 mesi dalla data della conferma dell'ordine, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto.
  2. Dopo la scadenza di questo termine, siamo autorizzati, a nostra discrezione, a fatturare la merce rimanente o a recedere dall'ordine rimanente, nel qual caso al committente saranno addebitati i costi sostenuti.

IV. Prezzi

  1. Le nostre indicazioni generali dei prezzi (ad es. brochure, internet) non sono vincolanti. Se non concordato diversamente, si applica il listino prezzi attuale.
  2. Se non concordato diversamente, i prezzi sono da intendersi EXW CITO Schwaig Incoterms® 2020 per la quantità richiesta esclusa l'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge.
  3. I prezzi si intendono escluse le spese di spedizione ed imballaggio, se non concordato diversamente per iscritto.
  4. Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi di conseguenza se, dopo la stipula del contratto fino alla consegna, si verificano variazioni dei costi, in particolare a causa di accordi collettivi, cambiamenti nei prezzi delle materie prime, altri cambiamenti nei prezzi dei fornitori o fluttuazioni del tasso di cambio, al di fuori del nostro controllo e che non potevano essere previste con sufficiente certezza. Su richiesta forniremo al committente i motivi dell'adeguamento del prezzo.

V. Condizioni di pagamento, mora

  1. Se non concordato diversamente, le nostre fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura o dal verificarsi di un ritardo nell'accettazione; è esclusa una trattenuta di garanzia. Allo scadere di questi 30 giorni, il committente si considererà moroso; non sarà necessario un avvertimento separato.
  2. Se il committente è in mora siamo autorizzati ad addebitare gli interessi di mora di 8 punti percentuali superiori al tasso di interesse di base applicabile ai sensi del § 247 del Codice Civile tedesco (BGB). Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni.
  3. Nel caso di primi ordini CITO può richiedere la consegna su pagamento anticipato. In caso contrario, la ricezione dell'importo della fattura sul conto specificato sarà determinante per la puntualità del pagamento.
  4. Se dopo la stipula del contratto con il committente risulta che l'adempimento degli obblighi contrattuali del committente è a rischio a causa della sua situazione finanziaria (in particolare in caso di sospensione dei pagamenti, domanda per procedura d'insolvenza, misure di pignoramento o esecuzione forzata, raccolta di contestazioni di cambiali o assegni e restituzioni di addebiti, anche nei confronti di o a terzi), abbiamo il diritto a nostra discrezione di trattenere la consegna fino al pagamento anticipato del prezzo d'acquisto o alla presentazione di una garanzia adeguata. Ciò vale anche nel caso in cui, a seguito di mora da parte del committente, sussistano dubbi ragionevoli sulla sua solvibilità o affidabilità creditizia.
  5. Nei casi di cui al punto V.4, siamo inoltre autorizzati a trattenere le consegne fino al ricevimento di tutti i pagamenti relativi ai crediti in sospeso del committente o alla presentazione di una garanzia adeguata. Tuttavia, ciò vale per i crediti non ancora esigibili, compresi i crediti per i quali siamo obbligati ad adempiere in anticipo in base a contratti già stipulati, e per i crediti privi di un nesso naturale o economico intrinseco con la consegna, solo nella misura in cui sussiste da parte nostra un interesse giustificato.
  6. Se il committente non fornisce l'anticipo o la garanzia di cui al punto V.4 entro due settimane, siamo autorizzati a recedere dal relativo contratto.

VI. Passaggio, trasferimento del rischio e spedizione

  1. Se non concordato diversamente, le consegne avvengono EXW CITO Schwaig Incoterms® 2020. Il rischio passa al committente o al trasportatore quando la merce viene consegnata. La consegna si considera avvenuta anche se il committente ha un ritardo nell'accettazione.
  2. Anche se è stata concordata una vendita a distanza, il rischio passa al cliente non appena abbiamo consegnato la merce al trasportatore. In caso di vendita a distanza, ci riserviamo il diritto di scegliere le vie di spedizione, i mezzi di trasporto e altre misure di protezione temporanee in assenza di istruzioni rilevanti da parte del committente e non siamo obbligati a scegliere il tipo di spedizione più economico. Se è stata concordata una vendita a distanza, le spese di spedizione e trasporto sono a carico del committente, se non concordato diversamente. La spedizione sarà effettuata da noi in nome e per conto del committente; siamo autorizzati a farlo.
  3. Se non concordato diversamente, i costi di imballaggio sono a carico del committente e vengono addebitati da noi al prezzo di costo. Nel caso di consegne ad un cliente in Germania, accrediteremo i 2/3 del prezzo dell'imballaggio se l'imballaggio può essere riutilizzato e se ci è stato rimandato indietro gratuitamente.
  4. Il committente deve rispettare gli obblighi nell'ambito del controllo delle esportazioni quando prende in consegna la merce e, se necessario, a far approvare l'esportazione.

VII. Termine di consegna e consegna

  1. Le nostre indicazioni di date o i termini di consegna non sono vincolanti, a meno che non siano state concordate come vincolanti nei singoli casi. In caso di termini di consegna o date di consegna non vincolanti, non saremo in mora prima della scadenza infruttuosa di un termine di consegna ragionevole fissato dal committente per iscritto. Il committente non può fissare la scadenza di tale termine ad una data anteriore a quattro settimane dalla scadenza del termine di consegna non vincolante o della data di consegna non vincolante. Le date di consegna e i termini di consegna sono inoltre soggetti alla condizione che siano stati presentati tutti i documenti e le informazioni che il committente deve fornire, le approvazioni e le liberatorie necessarie.
  2. Non si concludono affari a termine fisso.
  3. Se non siamo in grado di consegnare nei tempi previsti per cause di forza maggiore o per altre circostanze fuori dal nostro controllo, il termine di consegna sarà prorogato per la durata di tali situazioni.
  4. Non saremo in mora di consegna se i fornitori non ci riforniscono correttamente o puntualmente per motivi che non rientrano nella nostra sfera di responsabilità, nonostante un’azione di copertura congrua da noi conclusa.
  5. Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali, a condizione che la loro accettazione non sia irragionevole per il committente, in particolare se la consegna della restante merce ordinata è garantita e il committente non deve sostenere spese o costi aggiuntivi significativi (a meno che non accettiamo di sostenere tali costi). Ogni consegna parziale può essere fatturata separatamente.
  6. Al momento della consegna, è possibile che si verifichino alcuni cambiamenti rispetto alla conferma dell'ordine per quanto riguarda la quantità consegnata, nella misura in cui ciò è ragionevole per il committente. Consegne in eccesso o in difetto fino al 10 % sono considerate ragionevoli e siamo quindi autorizzati ad effettuarle.

VIII. Riserva di proprietà

  1. Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto e all'estinzione di tutti i crediti dal rapporto commerciale in corso.
  2. In caso di azioni del committente che violano il contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, avremo il diritto di riprenderci la merce consegnata con riserva di proprietà ("merce soggetta a riserva di proprietà"). In caso di ritardo nel pagamento, non sarà necessario alcun preavviso di messa in mora. Ai fini del ritiro della merce soggetta a riserva di proprietà, possiamo accedere ai locali commerciali del committente durante il normale orario di lavoro. Ulteriori rivendicazioni da parte nostra rimarranno inalterate.
  3. Dopo aver ripreso la merce soggetta a riserva di proprietà, avremo il diritto di utilizzarla in modo adeguato, previo avviso; il ricavato dell’utilizzo sarà dedotto dai debiti del committente, al netto di costi ragionevoli di utilizzo.
  4. Se il committente rivende la merce soggetta a riserva di proprietà a scopo di finanziamento o nel corso della normale attività commerciale, si impegna a mantenere la nostra riserva di proprietà nei confronti dell'acquirente. Il committente ci cede tutti i crediti derivanti dalla rivendita per l'ammontare dell'importo finale della fattura (IVA inclusa) nei confronti del suo cliente o di terzi con tutti i diritti accessori fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti, indipendentemente dal fatto che la merce soggetta a riserva di proprietà sia stata rivenduta senza o dopo una lavorazione.
  5. In caso di rivendita il committente dovrà comunicare al suo acquirente la cessione dei diritti al corrispettivo per la consegna. Il committente non è autorizzato a vendere la merce sottoposta a riserva di proprietà ad acquirenti che hanno escluso o limitato la cessione di crediti di pagamento nei loro confronti. Se la merce soggetta a riserva di proprietà è stata ulteriormente lavorata con altri oggetti non appartenenti al committente, la cessione avverrà solo nel rapporto delle quote di comproprietà dell'oggetto ulteriormente lavorato, ai sensi del punto VIII 9.
  6. Il committente rimane autorizzato a riscuotere i crediti dopo la cessione. Il nostro diritto di riscuotere i crediti rimane inalterato. Tuttavia, non riscuoteremo i crediti se il committente rispetterà i suoi obblighi di pagamento dai ricavati incassati, non sarà moroso e, in particolare, non avrà avviato una procedura di insolvenza e non avrà sospeso i pagamenti. Se sussiste uno di questi casi, possiamo chiedere al committente di rendere noti i crediti ceduti e i relativi debitori, di fornire tutte le informazioni necessarie per la riscossione, di consegnare i documenti pertinenti e di informare i debitori della cessione. Al verificarsi di tale evento, il diritto del committente di riscuotere i crediti si estingue.
  7. Inoltre il committente non può cedere o dare in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà o cederla in garanzia senza il nostro previo consenso scritto. In caso di pignoramenti, sequestro o altre disposizioni della merce soggetta a riserva di proprietà da parte di terzi, il committente è tenuto a segnalarne la nostra proprietà e ad informarci immediatamente. Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie e stragiudiziali di un'azione legale ai sensi del § 771 del Codice di Procedura Civile tedesco (ZPO), il committente sarà responsabile per la perdita subita da noi.
  8. Il committente è tenuto a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà. In particolare dovrà assicurare la merce soggetta a riserva di proprietà in misura sufficiente al valore di sostituzione in caso di incendio, acqua e furto.
  9. La lavorazione o la trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del committente sarà sempre effettuata per noi. Se la merce sottoposta a riserva di proprietà viene lavorata o trasformata con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà e gli altri oggetti lavorati o trasformati al momento della lavorazione o della trasformazione; per tutti gli altri aspetti, al nuovo oggetto così creato si applicheranno le stesse condizioni della merce consegnata soggetta a riserva di proprietà.
  10. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene mescolata o combinata in modo indissolubile con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva e gli altri oggetti mescolati al momento del mescolamento o della combinazione. Se il mescolamento o la combinazione vengono effettuati in modo tale che l'articolo del committente deve essere considerato l'articolo principale, il committente trasferirà la comproprietà su base proporzionale. Il committente dovrà conservare per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà così creata.
  11. Il committente dovrà adottare misure adeguate e supportarci completamente nella tutela dei nostri diritti ai sensi del presente punto VIII nel paese in cui si trova la merce soggetta a riserva di proprietà (se necessario con altri mezzi di sicurezza).

IX. Caratteristiche della merce, diritti in caso di difetti, responsabilità

  1. Le informazioni contenute in cataloghi, opuscoli, circolari, annunci, illustrazioni e promozioni pubbliche analoghe relative a prestazioni, dimensioni, pesi, prezzi e simili non sono vincolanti e, in particolare, non costituiscono una dichiarazione contrattuale sulle caratteristiche della merce, a meno che non diventino espressamente parte del contratto.
  2. In generale solo la nostra descrizione specifica del prodotto è da considerarsi come un accordo sulle caratteristiche della merce.
  3. Dimensioni ed altre specifiche sono soggette a margini d’azione e tolleranze in base alla produzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di forma, colore e/o peso con una qualità equivalente e lo stesso prezzo nell'ambito di ciò che è ragionevole.
  4. Le garanzie, in particolare le garanzie sulle caratteristiche, sono vincolanti per noi solo nella misura in cui (i) sono incluse in un'offerta o nella conferma dell'ordine, (ii) sono espressamente indicate come "garanzia" o "garanzia sulle caratteristiche" e (iii) stabiliscono espressamente gli obblighi che derivano per noi da tale garanzia.
  5. Qualora il produttore fornisca una garanzia sulle caratteristiche della merce o sul fatto che la merce conservi una determinata caratteristica per un certo periodo di tempo, il committente potrà far valere i diritti derivanti dalla garanzia esclusivamente nei confronti del produttore, alle condizioni indicate nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità, fatti salvi eventuali altri diritti esistenti nei confronti di CITO.
  6. I diritti del committente in caso di difetti presuppongono che questo ispezioni la merce al momento della consegna e comunichi adeguatamente i difetti. I reclami devono essere presentati per iscritto, indicando il difetto specifico. I reclami relativi alla consegna incompleta e ad altri difetti riconoscibili devono essere inoltrati per iscritto immediatamente, al più tardi entro una settimana dalla consegna; i difetti nascosti devono essere notificati immediatamente, al più tardi entro una settimana dalla loro scoperta. L'accettazione della merce non può essere rifiutata a causa di difetti insignificanti. Si escludono richieste di risarcimento basate su difetti notificati in ritardo. Se il committente non rispetta questi obblighi, i reclami dovuti a difetti sono esclusi.
  7. Il committente ha l'onere della prova per tutti i presupposti dei diritti in caso di difetto, in particolare del difetto stesso, del momento della scoperta del difetto e della tempestività della notifica del difetto. Su nostra richiesta, la merce difettosa dovrà esserci restituita nell'imballaggio originale o in un imballaggio adeguato equivalente.
  8. In caso di difetti della merce, eseguiremo un adempimento successivo a nostra discrezione, eliminando il difetto (riparazione) o consegnando un articolo privo di difetti (consegna successiva). L'adempimento successivo avviene senza il riconoscimento di un obbligo legale. In caso di riparazione, la parte restante del termine di prescrizione originario inizierà dalla restituzione della merce riparata. Lo stesso vale in caso di consegna successiva.
  9. Ci verrà concesso un periodo di almeno 20 giorni per la riparazione dei difetti. Abbiamo il diritto di effettuare diversi tentativi per eliminare il difetto, nella misura in cui ciò sia ragionevole per il committente.
  10. Possiamo rifiutare un adempimento successivo a causa di costi sproporzionati.
  11. Se l'adempimento successivo non riesce, il committente può richiedere una minorazione o rescissione a sua discrezione. Tuttavia, in caso di azione illecita di lieve entità, in particolare in caso di difetti di lieve entità, il committente non ha il diritto di recedere dal contratto.
  12. Sono esclusi ulteriori reclami per difetti di qualsiasi tipo, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni limitate ai sensi del punto X.
  13. Il committente dovrà sostenere i costi ragionevoli di una rivendicazione ingiustificata dei diritti in caso di difetti (ad es. se il prodotto non era difettoso); lo stesso vale se concediamo erroneamente i diritti di difetto senza essere obbligati a farlo.
  14. Il termine di prescrizione per i diritti in caso di difetti è di un anno dalla consegna. Tuttavia, questa limitazione non si applica se (i) un difetto è stato occultato in cattiva fede o (ii) è stata fornita una garanzia per le caratteristiche di un prodotto (a questo proposito, se applicabile, si applica la disposizione di garanzia o il periodo di prescrizione risultanti dalla garanzia). In caso di richieste di risarcimento danni, questa limitazione non si applica nemmeno nei seguenti casi: (i) lesioni alla vita, al corpo o alla salute, (ii) dolo e (iii) negligenza grave da parte dei nostri organi o dipendenti dirigenti.
  15. La consegna di oggetti usati concordata con il committente in un singolo caso sarà effettuata con l'esclusione di qualsiasi garanzia per difetti dell’oggetto.

X. Responsabilità e limitazioni di responsabilità

  1. In caso di semplice negligenza, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata ai danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali, il cui adempimento è un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento; in questo caso, tuttavia, la responsabilità sarà limitata al danno tipico prevedibile.
  2. Nei casi di cui al punto X.1, la responsabilità è limitata a 50.000 EUR. Nei casi di cui al punto X.1, il termine di prescrizione è di due anni dalla data in cui si è verificato il reclamo e il committente è venuto a conoscenza delle circostanze che hanno dato origine al reclamo. A prescindere dalla conoscenza del committente, la richiesta di risarcimento cade in prescrizione tre anni dopo l'evento che ha causato il danno. Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento dei danni dovuti a difetti è conforme al punto IX.14.
  3. Queste limitazioni di responsabilità si applicano anche alle richieste di risarcimento danni del committente nei confronti dei nostri organi, dipendenti dirigenti, dipendenti o delegati.
  4. Qualora il fornitore fornisca informazioni tecniche o agisca come consulente e tali informazioni o consulenze non rientrino nell'ambito delle prestazioni contrattualmente concordate a suo carico, ciò avverrà a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.
  5. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano a tutte le richieste di risarcimento danni, indipendentemente dai motivi di diritto, ad eccezione delle richieste di risarcimento danni da parte del committente (i) dovute a dolo o negligenza grave, (ii) ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso, (iii) dovute a difetti occultati in cattiva fede, (iv) dovute alla violazione di un obbligo derivante da un rischio di approvvigionamento o da una garanzia assunti (a questo proposito, si applicherà la disposizione di responsabilità o il periodo di prescrizione derivante dalla garanzia, se applicabile) o (v) dovute a lesioni alla vita, al corpo o alla salute.

XI. Forza maggiore

  1. Se siamo impossibilitati ad adempiere ai nostri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore quali mobilitazioni, guerre, terrorismo, rivolte, disastri naturali, incendi o altre circostanze imprevedibili a noi non imputabili, ad esempio scioperi o serrate legali, disturbi operativi o di trasporto, difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime, mancanza di forniture da parte dei fornitori o in caso di epidemie, pandemie, epidemie o ordini di quarantena, i termini di consegna concordati saranno prorogati della durata dell'impedimento e in più di un ragionevole periodo di avviamento. Non saremo responsabili delle suddette circostanze anche se si verificano durante un ritardo già esistente. Informeremo il committente dell'inizio e della fine prevista di tali circostanze il prima possibile.
  2. Se l'impedimento dura sei settimane o più, entrambe le parti possono recedere dal contratto.

XII. Domanda riconvenzionale, trasferibilità

  1. È esclusa la compensazione o l'esercizio di un diritto di ritenzione da parte del committente a causa di contropretese contestate o non legalmente stabilite.
  2. Il committente non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi che gli spettano relativi alle consegne senza il nostro previo consenso scritto. Siamo autorizzati a cedere i diritti e gli obblighi che ci spettano relativi alle consegne, in particolare a società affiliate ai sensi del § 15 della legge tedesca sulle società per azioni (AktG).

XIII. Protezione dati

  1. Le parti contraenti rispetteranno la legge applicabile sulla privacy.
  2. Nell’ambito dell’applicazione del contratto, il Fornitore è autorizzato a trattare i dati personali del Cliente, i dati relativi alla merce e conservati nella merce, tramite dispositivi di connessione elettronici. Il Cliente autorizza in particolare il Fornitore a trasferire tali dati nel paese del Fornitore o all’estero, al fine di applicare il presente contratto, fornire servizi al Cliente e sviluppare la propria offerta di prodotti e servizi. La nostra dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile nell'ultima versione all'indirizzo "www.cito.de/privacy-policy/"

XIV. Conformità al commercio

  1. Le parti contraenti rispettano tutte le leggi commerciali applicabili e restrizioni analoghe. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze negative derivanti da violazioni del diritto commerciale dell’acquirente, quali:
    • il Cliente che utilizza l’apparecchiatura acquistata (ossia hardware, software, tecnologia) per impegnarsi in armi di distruzione di massa o attività simili illegali;
    • il Cliente riacquista oppure trasferisce l’apparecchiatura acquistata ad organizzazioni criminali e/o a dei terzi sanzionati;
    • il Cliente non rispetta le leggi commerciali o restrizioni simili, inclusi embarghi, sanzioni, controlli all’esportazione o leggi doganali.
  2. In caso di violazione di questa clausola da una delle parti, la parte che è responsabile di una violazione indennizza l’altra parte per qualsiasi conseguenza negativa subita da tale violazione (vale a dire sanzioni, multe, spese legali e giudiziarie), in funzione del grado di responsabilità per la violazione.

XV. Disposizioni finali

  1. Per tutti i rapporti giuridici tra noi e il committente si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca. Non si applicano le disposizioni della Convenzione Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
  2. Il luogo d’adempimento per le prestazione che le parti contraenti devono fornire e l’unico foro competente per tutte le controversie tra le parti è Norimberga.
  3. L'eventuale invalidità totale o parziale di singole disposizioni del contratto con il committente, comprese le presenti condizioni di consegna, non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione totalmente o parzialmente invalida deve essere sostituita da una disposizione il cui effetto economico si avvicini il più possibile a quello della disposizione invalida.

Versione 03/2023